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IL CONTAGIO DA COVID-19 SUL LAVORO È INFORTUNIO INAIL

Ai Lettori

La Rubrica “Dalla vostra parte” che mensilmente l’avv. Fabiana Rovegno cura sulle pagine de “l’inchiostro fresco” da oggi proseguirà sull’edizione online del giornale e sui suoi social collegati.

Ecco qui di seguito il contributo per il mese di Aprile 2020

IL CONTAGIO DA COVID-19 SUL LAVORO E’ INFORTUNIO SUL LAVORO

In un momento in cui non è facile districarsi nella ridda di decreti che si sono succeduti nelle ultime settimane, vediamo brevemente cosa è stato disposto in merito al contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il decreto “Cura Italia” e una circolare INAIL hanno chiarito che il contagio da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro costituisce infortunio con tutela INAIL.

Pertanto i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’INAIL devono effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione all’Istituto, che la normativa generale prevede debba essere eseguita entro due giorni da quello in cui il datore ne è venuto a conoscenza.

A tal proposito la circolare INAIL ha precisato che tale termine decorre “dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio”.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I REQUISITI: CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO CONTAGIO E OCCASIONE DI LAVORO

È fondamentale documentare il contagio e che questo sia avvenuto nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il decreto ha previsto che il medico certificatore redige come di consueto il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL.

La circolare INAIL ha altresì evidenziato l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio e a tal fine ha precisato che “si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso”.

A questo punto però sorge spontaneo un quesito: come può ritenersi provato che il contagio sia avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa?

LA PROVA DEL CONTAGIO IN OCCASIONE DI LAVORO

Qualche elemento è fornito dalla circolare INAIL, che ha chiarito che in ragione dell’attuale situazione pandemica l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari, esposti ad un elevato rischio di contagio. In particolare per questi ultimi vige una presunzione semplice di origine professionale dell’infezione da coronavirus.

Ma la circolare è andata oltre, in quanto ha rilevato che un elevato rischio di contagio sussiste anche nel caso di altre attività lavorative che comportano un costante e continuo rapporto con l’utenza.

La circolare ha indicato alcune tipologie di lavoro specificando che si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite / banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Pertanto la presunzione di origine professionale del contagio opera anche per tali attività, con la precisazione che non è possibile predeterminare tutte le categorie di lavoratori rispetto alle quali può ritenersi vigente tale principio presuntivo.

Ciò non significa che restino esclusi dalla tutela INAIL quei lavoratori rispetto ai quali l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Pertanto se le mansioni non sono tali da potersi ritenere operante la presunzione di origine professionale dell’infezione e se l’episodio del contagio non può essere provato (trattandosi di prova assai difficile da fornire), l’accertamento medico-legale verrà effettuato sulla base di alcuni elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

PER I DATORI DI LAVORO: ESCLUSIONE DEGLI INFORTUNI DA CORONAVIRUS DAL COMPUTO TARIFFE PREMI INAIL E DUBBI SULLA COMPILAZIONE DENUNCE INAIL

È stato stabilito che gli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus non entrano nel bilancio infortunistico dell’azienda, sicché non influiscono in modo diretto in malus sul tasso applicato.

Inoltre la circolare INAIL ha raccomandato alle Strutture territoriali di accordare la massima disponibilità nel fornire risposte ai dubbi posti dai datori di lavoro in relazione alla compilazione delle denunce di infortunio.

ACCESSO AL FONDO GRAVI INFORTUNI

La circolare INAIL ha infine ribadito che ai familiari dei lavoratori deceduti spetta anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di grandi infortuni sul lavoro, sia per i soggetti assicurati con INAIL sia per i soggetti per i quali non sussiste tale obbligo.

NORMATIVA

Per chi volesse leggere direttamente le disposizioni di cui alle normative citate si segnala che la tutela INAIL da infezione SARS-COV-2 sul lavoro è disciplinata nel decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare all’art. 42, comma 2 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e nella circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.

Avv. Fabiana Rovegno

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