Articolo a cura dell’Avv. Fabiana Rovegno che cura la rubrica de “l’inchiostro fresco” titolata
“Dalla vostra parte”
Sicuramente molti di voi, fin dall’inizio delle limitazioni imposte dalle Autorità, si saranno posti diversi dubbi interpretativi in relazione alle disposizioni urgenti adottate. Tra questi un quesito che ci si potrebbe porre è il seguente:
SONO INTERVENUTE LIMITAZIONI AGLI INCONTRI CON I FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI?
Si tratta degli incontri con il genitore non collocatario, ossia il genitore con cui non convive il figlio.
Stiamo ovviamente parlando della situazione vigente fino al 3 maggio.
Sul sito istituzionale del Governo si trova la seguente FAQ.
“Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Alla luce di tale chiarimento non sembrano scorgersi molti dubbi sul fatto che persistesse la possibilità di continuare tali incontri.
Tuttavia, al fine di fornire un’analisi esaustiva, citerò alcuni provvedimenti giudiziari che sono già intervenuti sul punto e che esporrò secondo l’ordine cronologico in cui sono stati emessi.
TRIBUNALE DI MILANO – 11 marzo 2020
Con un decreto emesso il giorno stesso della presentazione del ricorso, il Tribunale milanese ha stabilito che le disposizioni assunte dal Governo con decreto dell’8 marzo non precludono l’attuazione degli accordi raggiunti in sede di separazione per quanto riguarda il diritto di visita dei genitori separati ai figli minori.
Il caso riguardava due genitori separati e domiciliati in due Comuni diversi e il Tribunale ha disposto la continuazione degli incontri.
TRIBUNALE DI BARI – 26 marzo 2020
Un caso analogo a quello ora esaminato, ma conclusosi con una pronuncia di segno opposto, è il seguente. Su richiesta della madre venivano sospese le visite padre-figlio, abitanti in Comuni diversi, disponendosi che “il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype”.
Tale decisione veniva motivata invocando la normativa d’urgenza di “divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.
TRIBUNALE DI BRESCIA – 31 marzo 2020
Il provvedimento del Tribunale di Brescia ha valorizzato il diritto alla bigenitorialità similmente alla pronuncia del Tribunale milanese.
Veniva presentato ricorso da due genitori separati: il padre lamentava che la madre aveva sospeso le visite del figlio con il padre, contestando altresì la sua violazione delle norme urgenti COVID, in quanto insieme al figlio viveva anche il suo attuale compagno.
La madre chiedeva la sospensione delle visite che avrebbero potuto effettuarsi con videochiamate.
Il Giudice, da un lato, ha confermato le visite padre-figlio e, dall’altro, ha dichiarato che la presenza del nuovo compagno della madre presso l’abitazione di residenza del figlio non costituiva di per sé valido motivo per collocare il figlio presso il padre.
TRIBUNALE DI ROMA – 7 aprile 2020
In questo caso la madre, in violazione del divieto di spostamento, si era trasferita insieme ai due figli minori in un’altra regione, peraltro senza il consenso del padre da cui era separata.
Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità degli spostamenti del padre per raggiungere i figli minori.
Ha infatti affermato che l’emergenza in corso non può pregiudicare il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
CONCLUSIONI
Analizzando queste pronunce può concludersi che, ad eccezione di quella del Tribunale di Bari, gli altri provvedimenti si sono orientati a ritenere impregiudicato il diritto a mantenere gli incontri con il genitore non collocatario.
NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA
Con le novità intervenute con l’ultimo D.P.C.M. del Governo Conte, a partire dal 4 maggio dovrebbero essere ritenuti necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti, fermo restando il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’uso di protezioni delle vie respiratorie e fermo restando il divieto di spostarsi in un’altra regione.
Poiché nelle ultime ore sono già insorti dubbi sul preciso significato e sulla portata del termine “congiunti” vedremo se verranno forniti chiarimenti in proposito.
Avv. Fabiana Rovegno
È possibile andare a prendere il figlio minorenne residente in un’altra regione?
Buongiorno, Le scrivo sulla Sua email così Le spiego bene.