I CONTRATTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

L’EFFETTO DOMINO

Purtroppo nelle ultime settimane è sensibilmente aumentato il numero dei mancati pagamenti, conseguenti alle difficoltà economiche connesse all’emergenza Coronavirus attualmente in corso.

Infatti alla lotta per interrompere la catena del contagio si aggiunge un’altra battaglia, ossia quella volta ad attenuare il più possibile le conseguenze di una catena altrettanto infinita, ossia quella del disagio economico.

Il risultato purtroppo è un effetto domino, perché i soggetti economici sono legati gli uni agli altri, per cui chi ha un’attività imprenditoriale, ad esempio, non riuscendo ad incassare i crediti verso i propri debitori, maturerà a sua volta una difficoltà a garantire una continuità aziendale.

Da un punto di vista legale occorre premettere che le casistiche sono infinite e molto eterogenee, perciò può risultare utile un accenno ai principi generali che disciplinano tale materia, per offrire un’idea delle disposizioni che potrebbero essere applicate.

Partiamo dalle prestazioni diverse da quelle pecuniarie, per poi arrivare a parlare anche dei pagamenti.

IMPOSSIBILITA’ O RITARDO

Vediamo anzitutto l’ipotesi in cui diventi impossibile eseguire una prestazione come previsto in un contratto.

La regola generale è che se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è considerato responsabile del ritardo, per cui il contratto resta valido.

Tuttavia potrebbe accadere che, per il tipo di prestazione, dopo un certo periodo di tempo l’altra parte non sia più interessata a riceverla, pertanto il contratto viene risolto.

COSA SUCCEDE SE UN CONTRATTO NON PUO’ ESEGUIRSI?

In quest’ultimo caso e in tutti i casi in cui, per la natura della prestazione, risulti impossibile un adempimento in ritardo, il contratto verrà meno.

Quindi la parte tenuta ad eseguire la prestazione non dovrà più eseguirla e la parte che doveva riceverla non dovrà pagare il corrispettivo o gli verrà restituito qualora l’abbia già corrisposto.

QUANDO LA PRESTAZIONE DIVENTA IMPOSSIBILE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS?

Con riferimento all’emergenza Coronavirus SARS-Cov-2, a seguito delle disposizioni urgenti adottate talune prestazioni potrebbero risultare impossibili.

Tuttavia la disciplina sopra esposta potrebbe ritenersi astrattamente invocabile soltanto nelle ipotesi in cui l’inadempimento alla prestazione sia diretta conseguenza dei divieti imposti dalle Autorità.

Pertanto la prestazione potrebbe risultare impossibile solo qualora non sussistano modalità alternative conformi alla legge, tali da non incorrere nella violazione delle disposizioni urgenti.

QUANDO NON PUO’ ESSERE INVOCATA L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA?

Quando la prestazione non incorre nei divieti disposti in via d’urgenza, difficilmente potrebbe ritenersi giustificato l’inadempimento invocando genericamente una difficoltà legata agli effetti negativi che la pandemia sta provocando sulle attività di impresa.

Il suggerimento è quello di comunicare le proprie difficoltà ai creditori descrivendo le ragioni che complicano l’esecuzione della prestazione, in modo da dimostrare la propria buona fede contrattuale e pattuire eventualmente delle soluzioni alternative.

MANCATI PAGAMENTI

In realtà anche il pagamento di un corrispettivo è una prestazione, però rispetto ad esso è assai più difficile che si possa invocare l’impossibilità di eseguirlo.

Ad esempio la giurisprudenza ha da tempo chiarito che non può riconoscersi un’impossibilità a pagare nel caso in cui la difficoltà economica derivi dall’inadempimento di un terzo.

Una misura che è stata adottata è la sospensione dei termini di scadenza di assegni, cambiali e vaglia.

Infine rispetto ad alcuni casi potrebbe invocarsi la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

QUANDO IL CONTRATTO DIVENTA ECCESSIVAMENTE ONEROSO

Potrebbe accadere che a causa dell’emergenza in corso la prestazione di una delle parti di un contratto, sebbene possibile, sia divenuta eccessivamente onerosa.

Lo squilibrio che si viene a creare potrebbe consentire alla parte tenuta alla prestazione di risolvere il contratto, a meno che la controparte non offra di modificare equamente le condizioni del contratto.

Ma quando può ritenersi invocabile tale istituto?

Che la pandemia in corso costituisca un evento straordinario e imprevedibile risulta fatto notorio ed evidente.

Ma le maggiori difficoltà applicative stanno nella prova che non si tratti di un mero aggravamento della propria posizione, in quanto occorre che l’eccessiva onerosità esuli del tutto dal semplice rischio contrattuale.

CONCLUSIONI

Non è facile valutare a priori se rispetto alle vertenze che insorgeranno in relazione alle fattispecie contrattuali che avrebbero dovuto eseguirsi durante l’emergenza legata al SARS-Cov-2 verranno ritenute applicabili le norme relative all’impossibilità sopravvenuta e all’eccessiva onerosità sopravvenuta, anche perchè la miriade di casi che possono prospettarsi non consente un’analisi esaustiva.

Tuttavia sicuramente tale disciplina può fornire qualche spunto e qualche chiarimento sulla normativa civilistica che potrebbe venire in rilievo.

NORMATIVA

Per completezza si segnala che le principali norme di riferimento della disciplina ora presa in esame sono le seguenti.

Art. 1256 c.c. – Artt. 1463 e seguenti c.c.Artt. 1467 e seguenti c.c.Art. 11 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, con riferimento alla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

Avv. Fabiana Rovegno

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