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SMART WORKING – NOVITÀ E DISCIPLINA DEGLI INFORTUNI

Smart working, in italiano definito lavoro agile, è indubbiamente uno dei termini maggiormente impiegati nell’ultimo anno, da quando la pandemia ha imposto il distanziamento anche nei luoghi di lavoro

Ultime novità

Per la pubblica amministrazione il decreto proroghe ha eliminato la soglia minima del 50% in smart working e per il settore privato la bozza del decreto sostegni bis(ad oggi ancora da approvare), prevede la proroga fino al 30 settembre 2021 della possibilità per i datori di lavoro di applicare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.

Qual è la legge che disciplina lo smart working?

Il lavoro agile è disciplinato agli artt. 18 e segg. della legge n. 81/2017, che si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Sono poi intervenute le disposizioni d’urgenza legate alla pandemia.

Infortuni sul lavoro

Dal 3 febbraio 2021 è possibile inserire la denuncia di infortunio INAIL tramite la procedura online anche per la categoria del lavoro agile. I mass media hanno riportato la notizia di una dipendente amministrativa di un’azienda procuratasi lesioni a seguito di una caduta dalle scale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da casa mentre era al telefono, rispetto alla quale sarebbe stato riconosciuto infortunio INAIL. Pare che si tratti del primo caso di infortunio in smart working.

Cosa prevede la legge per gli infortuni in smart working?

La legge che disciplina il lavoro agile, la n. 81/2017, stabilisce che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”. Si deve quindi trattare di rischi connessi con il lavoro svolto.

E per gli infortuni in itinere?

È prevista copertura anche rispetto a tali infortuni, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali (nei limiti e secondo le condizioni previsti dall’art. 2 del D.P.R. 1124/1965), quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Avv. Fabiana Rovegno

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