SINISTRI STRADALI IN AREA PRIVATA

Quando copre l’assicurazione RCA?

In seguito ad alcuni incidenti in aree private, recentemente avvenuti, abbiamo chiesto all’avv. Fabiana Rovegno di chiarirci sulla sua rubrica “Dalla vostra parte” l’operatività delle assicurazioni nelle aree private. Ecco il suo parere.

Un’interessante sentenza emessa alcuni mesi fa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fornito importanti chiarimenti sull’operatività della garanza R.C.A. nelle aree private.

Il caso della Cassazione del 2021

La fattispecie oggetto della pronuncia riguardava un sinistro in cui perse la vita un bambino di un anno, investito da un camper in un cortile sito tra il giardino e la rampa di accesso all’autorimessa di un’abitazione privata. La Cassazione si è discostata dalla tesi cui avevano aderito il Tribunale e la Corte d’Appello, che avevano ritenuto non sussistente la copertura assicurativa per essersi verificato il sinistro in area privata. In particolare le Sezioni Unite hanno fatto un passo avanti anche rispetto ad altre precedenti pronunce sul punto, giungendo a dare rilievo ad un nuovo concetto discretivo per valutare l’operatività o meno della copertura assicurativa.

I precedenti

Per comprendere il principio espresso dalla Cassazione è utile fare un passo indietro accennando a precedenti casi affrontati sempre dalla Cassazione.

  • Cassazione del 2012: sinistro in area privata durante carico merci su autoarticolato

Un operaio, alla guida di un muletto, caricava merci su un autoarticolato. Quest’ultimo mezzo si spostava improvvisamente in avanti, sicché l’operaio veniva colpito al braccio e spinto al suolo dal muletto in fase di caduta. L’assicurazione del mezzo ricorreva per Cassazione avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata al risarcimento dei danni per le lesioni subite dall’operaio. La compagnia assicurativa aveva infatti provato a sostenere che non operasse l’RCA in quanto il sinistro si era verificato in area privata non accessibile ad una generalità di utenti e che l’incidente non potesse essere ricondotto alla circolazione del mezzo. 

La Cassazione rigettava il ricorso dell’assicurazione, dando rilievo al fatto che vi potesse accedere un numero indeterminato di persone. Sul punto venivano richiamati alcuni precedenti sinistri verificatisi in cantieri in aree private cui avevano accesso i lavoratori.

  • Cassazione a Sezioni Unite del 2015: errata manovra del braccio di un’autogru

Le Sezioni Unite riprendevano il principio ora esposto in relazione al caso di un’autogru che, mentre caricava un cassone metallico, urtava quest’ultimo, posto incautamente in bilico su un muretto, causando la morte di un operaio che rimaneva schiacciato dal cassone. Anche qui la Cassazione confermava la condanna dell’assicurazione, esprimendo due principi.

  • Il primo è che, come già esposto in precedenti sentenze, il criterio per equiparare un’area privata ad una strada pubblica, ai fini della garanzia RCA, è l’accessibilità di un numero indeterminato di persone.
  • Il secondo, anch’esso già illustrato in precedenti casi, prevede che il conducente, quando si trovi sia su una strada pubblica sia su un’area ad essa equiparata, deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a terzi.

Ecco perché la Cassazione ha ritenuto sussistente la copertura assicurativa.

Il principio elaborato nel 2021: l’utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale

La Cassazione, nuovamente chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite, è andata oltre, offrendo un’interpretazione conforme alla giurisprudenza euro unitaria. In luogo del criterio dell’accessibilità di un numero indeterminato di persone all’area privata in cui si verifica il sinistro, per accertare l’operatività o meno della copertura RCA occorre verificare se l’incidente sia scaturito da un utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale.

A QUESTO PUNTO È SPONTANEO CHIEDERSI: QUANDO NON C’È COPERTURA RCA?

La stessa sentenza ha citato due casi in cui il veicolo è stato impiegato in contesti particolari e avulsi dal concetto di circolazione stradale sotteso alla disciplina assicurativa.

  • Invero ha richiamato una pronuncia del 2016 che aveva escluso la copertura RCA in un caso di scontro tra uno sciatore e una vettura su una pista da sci, in ragione del luogo di verificazione, non destinato ad uso stradale.
  • Ha altresì accennato ad un precedente del 2017 relativo ad un sinistro doloso, in cui il conducente aveva investito volontariamente e a più riprese una donna. In tal caso la Cassazione aveva riconosciuto l’operatività della garanzia assicurativa a tutela del terzo danneggiato, facendo però salva la facoltà della compagnia assicurativa di rivalersi nei confronti dell’assicuratodanneggiante.

Avv. Fabiana Rovegno

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