La riforma del codice della strada
Sono davvero numerose le novità introdotte dalla riforma entrata in vigore lo scorso 14 dicembre. Molte di queste sono passate inosservate e risultano ancora sconosciute a molti utenti della strada.
Vediamo di seguito la c.d. SOSPENSIONE BREVE della patente, che riguarda diverse ipotesi di infrazioni.
Infatti è comminata la sospensione della patente al conducente che abbia un numero di punti inferiore a 20 al momento dell’accertamento delle seguenti violazioni:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b del codice della strada);
- circolazione contromano (art. 143 comma 11);
- mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
- violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
- sorpasso a destra ove non consentito ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148 comma 9 bis e comma 15, per violazione dei commi 2, 3 e 8);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8 per violazione dei commi 1 e 3);
- guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
- guida senza cintura di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini o dei dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
- uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
- per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
- superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);
- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
- infrazioni in autostrada (art. 176):
- retromarcia su autostrada;
- mancata precedenza rispetto ai veicoli in circolazione in corsia di accelerazione;
- mancato rispetto della corsia di emergenza;
- sosta in corsia di emergenza senza valida giustificazione;
- mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
- mancata collocazione del triangolo di emergenza.
- per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l (articolo 186-bis, comma 2);
- mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida se munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
DURATA DELLA SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
La sospensione breve della patente è disposta per i seguenti periodi:
- Se al momento dell’accertamento il conducente ha un punteggio inferiore a 20 ma pari almeno a 10 per un periodo di sette giorni;
- Se al momento dell’accertamento il conducente ha un punteggio inferiore a dieci punti per un periodo di quindici giorni.
Resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni inerenti alla sospensione della patente conseguente a violazioni più gravi.
IN CASO DI INCIDENTE?
I sopra indicati periodi di tempo sono raddoppiati nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale, ivi compreso il caso in cui si verifichi la fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.
Avv. Fabiana Rovegno